Proposta di legge a favore della mobilità elettrica

Definito il “piano” per i veicoli a batteria

Fonte: Autoambiente

1 Agosto 2011 08:11. Sorpresa. Dopo due anni a ritmo lento, il 26 luglio 2011 il comitato ristretto delle Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera ha approvato con una seduta di 15 minuti la proposta di legge a favore della mobilità elettrica.

Come prevedibile il provvedimento integra nel testo unico “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica” le norme delle tre proposte di legge presentate dai deputati Ghiglia, Lulli e Scalera. Un documento complesso che da settembre potrà essere ulteriormente modificato per gli eventuali emendamenti proposti all’interno delle Commissioni riunite prima del passaggio al dibattito in Parlamento. La speranza dei relatori è che si possa approvare la legge definitiva entro fine dell’anno in modo da potere essere operativa dal 2012.

Un po’ più vicini all’Europa

L’attuale proposta include 17 articoli che adeguerebbero la normativa italiana a quella già in vigore in molti altri Paesi con l’introduzione di agevolazioni fiscali, incentivi all’acquisto fino a 5.000 euro e di un “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” con competenze specifiche per i diversi livelli di Governo (Stato, regioni ed enti locali). Una dicitura, quella di “veicoli alimentati ad energia elettrica”, che dovrebbe includere le elettriche pure, le “extended range” (elettriche con motore termico che funge da generatore per la ricarica delle batterie) e le ibride plug-in, ma escludere le ibride tradizionali. Di certo non rientrano nel “Piano” i modelli ad alimentazione alternativa, come metano e Gpl. Esclusione che non è piaciuta ai vertici dell’Anfia.
Dalle bottiglie di plastica alla mobilità “zev”

Tra le disposizioni previste dalla futura legge citiamo il sostegno alla ricerca, la semplificazione dell’attività edilizia per favorire l’installazione di punti di ricarica privati e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile.

Uno strumento, quest’ultimo, che avrebbe il compito di monitorare e promuovere lo sviluppo della rete, nonché pubblicare un rapporto annuale sullo stato di realizzazione. Quanto alla copertura finanziaria della manovra da oltre un miliardo di euro, i relatori hanno previsto la tassazione di 1,5 centesimi di euro sulle bottiglie di plastica. Di seguito riportiamo una sintesi delle principali norme, mentre il testo completo è disponibile qui.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica

Art. 1. (Oggetto e obiettivi).

Comma 1. La realizzazione sul territorio nazionale di adeguate reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica è obiettivo prioritario e urgente degli interventi statali e regionali a tutela della salute e dell’ambiente, Art. 2.

Art. 4. (Agevolazioni tributarie e incentivazioni).

Comma 1. È sempre ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei veicoli, alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:
1) per l’anno 2011, per il 100 per cento;
2) per l’anno 2012, per il 90 per cento;
3) per l’anno 2013, per l’80 per cento;
4) per l’anno 2014, per il 70 per cento;
5) per l’anno 2015, per il 60 per cento;
6) per l’anno 2016, per il 50 per cento»;

A decorrere dall’anno 2017 l’imposta sui beni è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento».

Comma 5. I comuni possono accordare l’esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all’installazione e all’attivazione d’infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

Comma 6. È istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 60 milioni di euro per il periodo 2011-2015.
Comma 7. Le risorse del fondo sono utilizzate per l’erogazione, a titolo d’incentivo a fondo perduto:

a) di contributi ai consumatori finali per l’acquisto di veicoli elettrici ricaricabili e per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione delle infrastrutture di ricarica;

b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati;

c) di contributi per la realizzazione e l’utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento e di veicoli elettrici ricaricabili;

d) di contributi per la realizzazione, lungo la rete stradale e autostradale di impianti che consentono ai veicoli elettrici ricaricabili di riapprovvigionarsi di energia.

Comma 8. L’erogazione dei contributi di cui al comma 7 è regolata con decreto annuale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:

1) per l’anno 2011: fino a euro 5.000 per l’acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

2) per l’anno 2012: fino a euro 5.000 per l’acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica veicolare ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

3) per l’anno 2013: fino a euro 3.000 per l’acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

4) per l’anno 2014: fino a euro 2.000 per l’acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per lespese di infrastrutturazione;

5) per l’anno 2015: fino a euro 1.000 per l’acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

Art. 9. (Piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli alimentati ad energia elettrica).

Comma 4. Le regioni possono, inoltre, disporre l’esenzione dei veicoli alimentati ad energia elettrica dal pagamento della tassa di proprietà.

Comma 5. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.
Art. 17. (Copertura finanziaria).

Comma 7. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 107.313.725 per l’anno 2011, euro 153.184.839 per l’anno 2012, euro 172.692.422 per l’anno 2013, euro 196.588.085 per l’anno 2104, euro 196.893.869 per l’anno 2015, euro 129.247.233, per l’anno 2016 e euro 152.807.858 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le entrate derivanti dall’istituzione di un contributo pari a 1,5 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico venduta al pubblico.

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